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Politica14 min di lettura

Come candidarsi alle elezioni comunali 2027: guida completa

Come candidarsi alle elezioni comunali 2027: requisiti, cause ostative, firme per fascia di abitanti, documenti, scadenze e come scrivere il programma.

Per candidarsi alle elezioni comunali 2027 bisogna essere elettori, avere 18 anni il primo giorno di voto, non ricadere in cause di incandidabilità o ineleggibilità ed entrare in una lista sostenuta dalle firme previste. Liste, firme e documenti si depositano in comune dalle 8 del 30° giorno alle 12 del 29° giorno prima del voto.

In breve

  • Si vota in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno 2027; la data la fissa il Ministro dell'Interno almeno 55 giorni prima e, al 3 ottobre 2026, non è ancora decisa.
  • Può candidarsi chi è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano: non serve risiedere dove ci si candida. I cittadini UE residenti possono fare i consiglieri, non i sindaci.
  • Le firme vanno da 25-50 nei comuni da 1.000 a 2.000 abitanti a 1.000-1.500 oltre il milione; sotto i 1.000 abitanti non servono.
  • Fino a 15.000 abitanti si vota in un turno e ogni candidato sindaco ha una lista; sopra, e in tutti i capoluoghi, ci sono liste collegate, voto disgiunto e ballottaggio.
  • Con la lista si deposita il programma amministrativo, affisso all'albo pretorio.

Quando si vota alle elezioni comunali 2027?

Le elezioni comunali 2027 si terranno in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno, il turno ordinario previsto dalla legge 182/1991. La data esatta la fissa il Ministro dell'Interno non oltre il 55° giorno prima del voto: oggi, 3 ottobre 2026, non c'è ancora.

Votano i comuni il cui consiglio scade nel primo semestre 2027 e quelli scaduti nel secondo semestre 2026: il mandato dura cinque anni (art. 51 del TUEL). Nello stesso turno votano i comuni da rinnovare per altri motivi, come dimissioni o scioglimento, se la causa si verifica entro il 24 febbraio (art. 2, legge 182/1991). Nel 2026 le amministrative si sono tenute domenica 24 e lunedì 25 maggio. Il 2027 è anche l'anno delle politiche: la legislatura scade il 13 ottobre 2027.

Questa guida segue le regole nazionali, che il Ministero applica ai comuni delle regioni a statuto ordinario. In Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige possono valere norme e date regionali diverse.

Chi può candidarsi alle elezioni comunali?

Può candidarsi a sindaco o a consigliere comunale chi è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e ha compiuto 18 anni entro il primo giorno di voto (art. 55 del TUEL, D.Lgs. 267/2000). La residenza nel comune non è richiesta.

I cittadini di un altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia possono candidarsi come consiglieri, ma sindaco e vicesindaco devono essere italiani; con la lista presentano una dichiarazione su cittadinanza e residenza e un attestato, sostituibile con un'autodichiarazione, di non essere decaduti dall'eleggibilità nel Paese d'origine (istruzioni del Ministero dell'Interno 2026). Inoltre ci si candida a consigliere in non più di due comuni che votano lo stesso giorno, a sindaco in un solo comune, e in una sola lista per comune (art. 56 TUEL, art. 28 del DPR 570/1960).

Come diventare sindaco: i passi

  1. Verifica requisiti, cause di ineleggibilità e limiti di mandato.
  2. Costruisci la lista, o le liste collegate, con il numero di candidati previsto e l'equilibrio di genere.
  3. Scrivi il programma amministrativo.
  4. Raccogli e fai autenticare le firme, non prima di 180 giorni dalla scadenza.
  5. Sopra i 15.000 abitanti, nomina il mandatario elettorale prima di raccogliere fondi.
  6. Deposita tutto in comune tra il 30° e il 29° giorno prima del voto.
  7. Fai campagna: vinci al primo turno o, sopra i 15.000 abitanti, anche al ballottaggio.

Sui mandati: chi ha fatto il sindaco per due mandati consecutivi non è subito ricandidabile nei comuni sopra i 15.000 abitanti; tra 5.001 e 15.000 il limite scatta dopo il terzo; fino a 5.000 abitanti non c'è limite (art. 51 TUEL).

Quali sono le cause di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità?

Sono tre cose diverse: l'incandidabilità vieta di presentarsi per via di condanne gravi; l'ineleggibilità impedisce di essere eletti a chi non lascia prima certi incarichi; l'incompatibilità impedisce di restare in carica se non si rimuove la causa.

Incandidabilità

Non può candidarsi chi ha una condanna definitiva per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti o armi, per i principali delitti contro la pubblica amministrazione (peculato, concussione, corruzione e altri), a più di sei mesi per delitti commessi abusando di una funzione pubblica, a due anni o più per un delitto non colposo, e chi ha una misura di prevenzione definitiva per appartenenza ad associazioni mafiose (art. 10, D.Lgs. 235/2012). Ogni candidato lo attesta con una dichiarazione sostitutiva allegata all'accettazione della candidatura: senza, viene cancellato dalla lista (art. 12).

Ineleggibilità

Non sono eleggibili, tra gli altri, i dipendenti del comune nel proprio consiglio, prefetti e funzionari di pubblica sicurezza e magistrati nel territorio in cui lavorano, i vertici delle aziende sanitarie, i legali rappresentanti e i dirigenti di società controllate per oltre il 50% dal comune, chi è già sindaco o consigliere in un altro comune (art. 60 TUEL). Quasi tutte queste cause cadono se l'interessato cessa dalle funzioni, anche con aspettativa non retribuita, entro il giorno fissato per presentare le candidature.

Incompatibilità

Non può restare in carica chi amministra enti partecipati almeno al 20% o finanziati dal comune, chi ha interessi in appalti e servizi comunali, chi ha una lite pendente con il comune, chi ha debiti verso il comune già messi in mora (art. 63 TUEL). L'incompatibilità non impedisce l'elezione, ma va rimossa per restare in carica.

Come funziona il sistema elettorale nei comuni?

Dipende dalla popolazione. Fino a 15.000 abitanti c'è un turno unico e vince il candidato sindaco più votato; sopra i 15.000, e in tutti i capoluoghi di provincia, serve la maggioranza assoluta dei voti validi, altrimenti si va al ballottaggio la seconda domenica successiva.

Sistema elettorale comunale: sotto e sopra 15.000 abitanti
Fino a 15.000 abitantiOltre 15.000 abitanti e capoluoghi
Elezione del sindacoturno unico, vince il più votato (ballottaggio solo in caso di parità)maggioranza assoluta, altrimenti ballottaggio tra i primi due
Listeuna sola lista per candidato sindacouna o più liste collegate
Voto disgiuntonosì
Preferenzeuna sotto i 5.000 abitanti; da 5.000 in su fino a due, di sesso diversofino a due, di sesso diverso
Premio di maggioranzadue terzi dei seggi alla lista del sindaco eletto60% dei seggi alle liste del sindaco eletto, a certe condizioni
Soglia di sbarramentonon prevista3% per le liste non collegate a un gruppo che la supera

Fonte: artt. 71, 72 e 73 del TUEL; per i capoluoghi, art. 3 del decreto-legge 7/2024.

Nei comuni piccoli, se si presenta una sola lista, è eletta solo se ottiene almeno il 50% dei voti validi e se vota almeno il 50% degli elettori; per il 2021, il 2022 e il 2024 decreti ad hoc hanno abbassato la soglia di affluenza al 40%.

Come si compone una lista?

Una lista deve avere almeno tre quarti dei consiglieri da eleggere fino a 15.000 abitanti e almeno due terzi sopra, senza superare il numero dei seggi. La popolazione di riferimento è quella del censimento 2021.

Quanti candidati servono in una lista
Popolazione del comuneCandidati: minimoCandidati: massimo
fino a 3.000 abitanti710
da 3.001 a 10.000912
da 10.001 a 15.0001216
da 15.001 a 30.0001116
da 30.001 a 100.000 (non capoluoghi)1624
da 100.001 a 250.000 e capoluoghi sotto 100.0002132
da 250.001 a 500.0002436
da 500.001 a 1.000.0002740
oltre 1.000.0003248

Fonte: Ministero dell'Interno, Istruzioni per la presentazione delle candidature, edizione 2026, tabelle 1 e 2.

Equilibrio di genere: sotto i 5.000 abitanti la lista deve avere candidati di entrambi i sessi, altrimenti non è ammessa (Corte costituzionale, sentenza 62/2022); da 5.000 abitanti in su nessun sesso può superare i due terzi dei candidati. Se li supera, la commissione elettorale cancella gli ultimi nomi del sesso in eccesso; sopra i 15.000 abitanti, se la lista scende sotto il minimo, la esclude.

Quante firme servono per presentare una lista?

Il numero di firme dipende dagli abitanti: nessuna sotto i 1.000, da un minimo di 25 fino a 1.000 oltre il milione, sempre entro un massimo (art. 3, legge 81/1993). Firmano elettori del comune, una sola lista ciascuno, davanti a un autenticatore.

Firme per presentare una lista
Popolazione del comuneFirme minimeFirme massime
sotto 1.000 abitantinessunanessuna
da 1.000 a 2.0002550
da 2.001 a 5.0003060
da 5.001 a 10.00060120
da 10.001 a 20.000100200
da 20.001 a 40.000175350
da 40.001 a 100.000200400
da 100.001 a 500.000350700
da 500.001 a 1.000.0005001.000
oltre 1.000.0001.0001.500

Fonte: legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 3; tabella 4 delle istruzioni del Ministero dell'Interno 2026.

Il massimo è un limite vero: la lista firmata da più elettori del consentito viene eliminata, e la Corte costituzionale (sentenza 83/1992) ha ritenuto legittima la regola. Le firme vanno su moduli con il contrassegno, i nomi dei candidati e i dati dei firmatari, e valgono solo se raccolte e autenticate non prima del 180° giorno precedente il termine di presentazione. Un candidato non deve firmare per la propria lista: secondo il Consiglio di Stato quella firma non è valida.

Possono autenticare (art. 14, legge 53/1990, e art. 3 della legge 81/1993) notai, giudici di pace, cancellieri, segretari giudiziari e comunali, parlamentari, consiglieri regionali, sindaci, assessori e consiglieri comunali, funzionari incaricati dal sindaco e avvocati che hanno dato la disponibilità al proprio ordine. In alcuni anni decreti straordinari hanno ridotto le firme: per il 2027 controlla le istruzioni del Ministero.

Quali documenti servono e quando si presentano?

Si presentano alla segreteria del comune dalle 8 del 30° giorno alle 12 del 29° giorno prima del voto (artt. 28 e 32 del DPR 570/1960).

Secondo le istruzioni del Ministero dell'Interno servono:

  • la candidatura a sindaco e la lista dei candidati consiglieri, numerati, con il programma amministrativo;
  • la dichiarazione di presentazione della lista firmata dagli elettori;
  • i certificati di iscrizione nelle liste elettorali del comune dei firmatari, anche in formato digitale via PEC;
  • le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura, con la dichiarazione sostitutiva di non incandidabilità;
  • i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati;
  • il contrassegno della lista, su supporto digitale o in tre copie cartacee.

In questa procedura l'autocertificazione dell'iscrizione nelle liste non è ammessa. Sopra i 50.000 abitanti va depositato anche il bilancio preventivo di spesa. Nei comuni sopra i 15.000 abitanti e nei capoluoghi partiti e liste pubblicano sul proprio sito curriculum e certificato del casellario giudiziale di ogni candidato entro il 14° giorno prima del voto, e il comune li riprende nella sezione «Elezioni trasparenti» (art. 1, commi 14 e 15, legge 3/2019).

Quando inizia la campagna elettorale?

Per la legge inizia con la convocazione dei comizi: il sindaco pubblica il manifesto 45 giorni prima del voto e da quel momento valgono par condicio e divieto di comunicazione istituzionale. Nella pratica, una campagna per sindaco comincia molti mesi prima.

Le date da segnare: dal giorno dopo l'indizione i fondi si raccolgono solo tramite mandatario, sopra i 15.000 abitanti; dal 30° giorno i manifesti vanno solo negli spazi assegnati dal comune e sono vietati volantini lanciati in strada e propaganda luminosa (legge 212/1956 e art. 29 della legge 81/1993); il giorno prima e i giorni del voto niente comizi né nuove affissioni. La mia opinione: chi decide di candidarsi a sindaco a gennaio arriva tardi, perché lista, firme e programma chiedono tempo. Per i messaggi della campagna c'è la raccolta di slogan e frasi per la campagna elettorale.

Come si scrive un programma elettorale?

Un buon programma elettorale comunale è breve, diviso per temi e fatto di impegni misurabili: cosa, entro quando, con quali soldi. Per legge va presentato con la lista e affisso all'albo pretorio (artt. 71 e 73 TUEL); sopra i 15.000 abitanti le liste collegate allo stesso sindaco presentano lo stesso programma. Una volta eletto, il sindaco presenta al consiglio le linee programmatiche del mandato (art. 46).

Una struttura che funziona:

  1. una pagina di visione: che comune vuoi tra cinque anni, in tre frasi;
  2. cinque o sei temi, ognuno con tre impegni;
  3. per ogni impegno una scadenza e un indicatore;
  4. le coperture: bilancio comunale, bandi regionali ed europei, partner privati;
  5. come renderai conto: un rapporto pubblico ogni anno.

Esempi di impegni misurabili, da adattare:

  • «Entro 18 mesi lo sportello anagrafe apre anche il sabato mattina.»
  • «Ogni segnalazione su buche e lampioni riceve risposta entro 7 giorni, con un registro pubblico.»
  • «Il consiglio comunale in diretta streaming dalla prima seduta.»
  • «Una mensa scolastica con prodotti del territorio entro il secondo anno scolastico del mandato.»

Proposte per una campagna elettorale nei piccoli comuni: trasporto a chiamata per gli anziani verso medico e mercato; un locale comunale in uso gratuito per riaprire una bottega; un ufficio bandi in convenzione con i comuni vicini.

Quanto costa candidarsi e chi paga la campagna elettorale comunale?

Una campagna comunale la pagano candidato, lista e donatori: non esistono rimborsi pubblici. Nei comuni sopra i 15.000 abitanti valgono tetti di spesa per ogni candidato e lista, a partire da 25.000 € più 1 € per elettore per il sindaco (legge 96/2012).

Sopra i 15.000 abitanti i fondi si raccolgono solo tramite un mandatario elettorale con un conto dedicato, salvo per chi spende meno di 2.500 € di tasca propria, e il rendiconto va depositato entro tre mesi: tutto è spiegato nella guida alle spese elettorali. Come costruire budget, elenco dei donatori e calendario è il tema della guida alla raccolta fondi per una campagna elettorale. Se la candidatura nasce da una petizione o da un comitato, parti da lì: chi ha firmato è la prima rete di sostenitori. Petizioni e raccolte firme sono il tema della pagina sulla mobilitazione civica.

Domande frequenti

Posso candidarmi in un comune dove non abito?

Sì. Il TUEL rende eleggibili a sindaco e consigliere gli elettori di qualsiasi comune italiano che abbiano 18 anni il primo giorno di voto, senza chiedere la residenza nel comune in cui ci si candida. Al momento della presentazione serve il certificato di iscrizione nelle liste elettorali del proprio comune. I firmatari della lista, invece, devono essere elettori del comune in cui si vota.

Un dipendente comunale può candidarsi a consigliere?

Sì, ma nel consiglio del comune per cui lavora è ineleggibile, a meno che cessi dalle funzioni entro il giorno fissato per presentare le candidature, anche mettendosi in aspettativa non retribuita. Se l'amministrazione non decide entro cinque giorni, la domanda, con la cessazione effettiva, vale dal quinto giorno. I dipendenti a tempo determinato non possono andare in aspettativa.

Quante liste può avere un candidato sindaco?

Nei comuni fino a 15.000 abitanti una sola: ogni candidatura a sindaco è collegata a un'unica lista. Sopra i 15.000 abitanti, e nei capoluoghi di provincia, il candidato può collegarsi a più liste, che presentano lo stesso programma. Al ballottaggio può aggiungere collegamenti con altre liste entro sette giorni dal primo turno, se i delegati di quelle liste fanno una dichiarazione convergente.

Chi controlla le liste dopo il deposito?

La commissione elettorale circondariale, il giorno dopo la presentazione. Verifica firme e documenti, cancella i candidati senza accettazione o certificato, ricusa i contrassegni che si confondono con altri o riportano simboli religiosi, riduce o esclude le liste che non rispettano numero di candidati ed equilibrio di genere, e comunica le decisioni ai delegati di lista.

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